
CIRCOLARE ANTIRICICLAGGIO
Informazioni sul corso
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
ANTIRICICLAGGIO E OBBLIGO
S.O.S. PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Le misure di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, relative alla Pubblica amministrazione, sono contenute all’art. 10 del D.lgs. n. 231 del 2007, il quale detta le disposizioni antiriciclaggio per gli Uffici della Pubblica Amministrazione, nonché società partecipate e municipalizzate, competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva e di controllo nell’ambito di:
- procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché’ attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
L’Articolo 10 del D.lgs 231/2007 dispone l’obbligo di segnalazione alla UIF di dati e informazioni, venuti a conoscenza nell’esercizio dell’attività istituzionale, relative alle operazioni sospette (S.O.S.); a questi sono strettamente collegati gli obblighi anticorruzione, riscontrati nell’ambito delle operazioni amministrative avanti elencate che possono essere individuate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria nellìesercizio dei propri poteri e competenze. Tanto per consentire all’U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria) lo svolgimento di analisi finanziarie con l’individuazione di dati e informazioni volte a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il medesimo C.S.F., inoltre elabora Linee guida per l’individuazione e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni sono esposti nell’esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base di tali Linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, adeguate alla propria dimensione e peculiarità, capaci di valutazione del rischio a cui gli uffici sono esposti e dettare i comportamenti da assumere per limitarlo.
A tal riguardo, l’U.I.F. individua specifici dati e informazioni da trasmettere, nonché modalità e termini della relativa comunicazione. A supporto degli uffici, l’U.I.F. elabora indicatori di anomalia atte ad agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.
Le operazioni da segnalare all’Unità di Informazione Finanziaria sono tutte quelle che potenzialmente, analizzate le condizioni soggettive e oggettive, presentano elementi di reimpiego di capitali e beni provenienti da attività illecita. Tra le fattispecie da segnalare, sicuramente rientra l’uso del contante o trasferimento di titoli al portatore oltre i limiti consentiti.
Le modalità e i termini per l’assolvimento dell’Obbligo alla segnalazione operazione sospetta sono contenuti nel documento U.I.F. del 23 aprile 2018 contenente gli Indicatori di anomalia specifici per le Pubbliche amministrazioni. In tale documento, pubblicato in G.U. il 19 novembre 2018 n. 269, all’art. 4, sono riportati i contenuti della segnalazione dell’operazione sospetta, ossia:
- dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la Pubblica amministrazione;
- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull’operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati.
Le Pubbliche amministrazioni sono responsabili dei procedimenti per i quali sono obbligate, nell’ambito dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178; dunque, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi di legge.
I dirigenti inadempienti degli obblighi di cui avanti sono puniti ai sensi dell’art. 21, comma 1bis, del D.lgs 165/2001 anche con la decurtazione della retribuzione in relazione alla gravità della violazione.
Inoltre, l’art. 58 del Dlgs 231/2007 aggiornato, salvo che il fatto non costituisca reato, i soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro.
Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l’importo massimo della sanzione e’ elevato fino al doppio dell’ammontare del vantaggio medesimo o e’ elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.
Soggetto obbligato resta l’Ente Pubblico che risponde per le inosservanze di cui avanti e per l’inadempienza derivante dalla mancata programmazione ed esecuzione dell’attività di formazione del personale. Il medesimo personale dipendente risponde per dolo specifico in caso in cui il fatto costituisce reato.